La revoca dell’assegno di mantenimento non può avvenire in via automatica per il solo fatto che l’ex moglie conviva con un altro uomo. Così ha deciso la Suprema Corte con la sentenza n. 23968 del 25 novembre 2010 nella quale ha ribadito che la convivenza temporale ed occasionale dell’ex moglie con un terzo non consente di presumere un miglioramento delle condizioni economiche di quest’ultima. Per questo motivo, nel caso di specie, si è ritenuto che il coniuge, nonostante la convivenza della donna con un uomo facoltoso, non potesse essere esonerato dal contributo di mantenimento.







